Art. 2 — Definizioni
Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
- a)Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
- 1)delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
- 2)delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
- 3)delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
- b)Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
- c)Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonche' zootecnico;
- d)Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
Testo vigente dal 15 febbraio 1992
