I direttori ordinari, gia' collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno di eta', possono, a domanda, essere richiamati in servizio e sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 3.
Testo vigente dal 28 luglio 1948
