Art. 1
A partire dal 1› gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.
Testo vigente dal 15 febbraio 1992
