[1]Articolo XI
[2]Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente data alla I.C.A.O. Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cessera' di aver vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione. La comunicazione di denuncia puo' essere sostituita da un ulteriore Accordo prima dello scadere del suddetto periodo. Qualora l'altra Parte Contraente non segni ricevuta, la comunicazione sara' considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte della I.C.A.O.
Testo vigente dal 26 luglio 1948
