L'amministrazione della societa' tra avvocati spetta ai soci e non puo' essere affidata a terzi. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art23 · fonte del testo