Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017 All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»;
  • b)al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».

Testo vigente dal 10 agosto 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-07-20;95~art6 · fonte del testo