Art. 3-bis — Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio". Il personale della Polizia di Stato che, una o piu' volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art3bis · fonte del testo