All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art23 · fonte del testo