I limiti di eta' previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, devono intendersi non applicabili nei riguardi dei maestri di scherma e del maestro direttore di banda del Corpo, per i quali seguitano ad avere efficacia i limiti di eta' previsti dai decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844 e 21 gennaio 1929, n. 132.

Testo vigente dal 22 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;939~art1 · fonte del testo