Gli aspiranti che risultino idonei vengono compresi in una unica graduatoria, secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi, applicate a parita' di merito le preferenze stabilite dalla legge. L'assegnazione dei posti e' fatta secondo l'ordine della graduatoria, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, ed all'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive modificazioni ed estensioni, relative alla assunzione ai pubblici impieghi dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani di guerra e categorie assimilate.

Testo vigente dal 22 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;936~art2 · fonte del testo