Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o piu' gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'.

Testo vigente dal 28 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art20 · fonte del testo