In conformita' delle direttive economico-finanziarieconcernenti il programma di cooperazione previsto nell'art. 1, stabilite dal Consiglio dei Ministri, lo studio e la predisposizione dei piani di attuazione spettano a un sottocomitato istituito in seno al Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e composto: del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede; del Ministro senza portafoglio designato ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; del Ministro per gli affari esteri; del Ministro per il bilancio; del Ministro per il tesoro; del Ministro per l'agricoltura e le foreste; del Ministro per l'industria ed il commercio; del Ministro per il commercio con l'estero; del Delegato italiano per la Cooperazione internazionale. Alle riunioni del Sottocomitato sono invitati a partecipare altri Ministri quando si discutano materie di competenza dei rispettivi Dicasteri. Il Presidente puo' delegare la presidenza del Sottocomitato al Ministro per il bilancio.
Testo vigente dal 4 marzo 1948
