Art. 9 — Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti: «3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»;
  • b)all'articolo 968:
  • 1)al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito in seguente: «2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali.»;
  • c)all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
  • d)all'articolo 1309, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
  • e)all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».

Testo vigente dal 31 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91~art9 · fonte del testo