Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Testo vigente dal 19 giugno 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90~art10 · fonte del testo