Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate. Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente art. 2 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.

Testo vigente dal 14 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;90~art6 · fonte del testo