Il primo periodo del comma 1, dell'art. 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' sostituito dal seguente: "A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5- ter e 5-quinquies del citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.". Il comma 9 dell'art. 20 della citata legge n. 1 del 1991, e' sostituito dal seguente: "Al fine di consentire alle societa' estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel Paese ove esse hanno la propria sede legale, la Consob e' autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.".

Testo vigente dal 14 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;90~art3 · fonte del testo