Autorita' giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorita' competente e' il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale presso la corte di cassazione da' in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte.

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9~art18 · fonte del testo