L'art. 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di comandare presso l'Accademia di Santa Cecilia, per insegnare nei corsi predetti, i professori di ruolo titolari nel Conservatorio di musica di Santa Cecilia delle cattedre di perfezionamento in composizione, direzione di orchestra, pianoforte, violino, violoncello, arpa, e musica d'insieme. I professori comandati, ai sensi del comma precedente, non possono essere sostituiti, nemmeno a titolo d'incarico o di supplenza, presso il Conservatorio. In via eccezionale, su proposta del presidente dell'Accademia, qualcuno dei predetti insegnamenti puo' essere affidato anno per anno, a un professore merito, nominato ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, con la retribuzione a carico del bilancio statale spettante al personale non di ruolo negli Istituti d'istruzione artistica e musicale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595. Per tutto il periodo durante il quale l'insegnamento e' affidato a professori emeriti di cui al presente articolo, le corrispondenti cattedre di ruolo del Conservatorio di musica di Santa Cecilia non potranno essere ricoperte con personale di ruolo, ne' con personale incaricato o supplente".

Testo vigente dal 14 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;887~artunico · fonte del testo