Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera a) del comma l dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, e' soppressa. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e' sostituita dalla tabella "A" allegata al presente decreto. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art13 · fonte del testo