Presunzione di conformita' sulla base di norme nazionali Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 9 e norme internazionali di cui all'articolo 10, si considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all'articolo 1, comma 2, o della libera circolazione di cui all'articolo 1, comma 4, il materiale elettrico costruito in conformita' delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui e' stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86~art11 · fonte del testo