Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti gia' attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale e' sostituito dal direttore compartimentale. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 1 aprile 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85~art5 · fonte del testo