L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Il personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perche' coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno, rispettivamente se impiegato od agente, considerandolo in qualita' di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti della applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo, ma in ogni caso da data non anteriore al 1 dicembre 1924, prendendo posto in ruolo, dopo il personale ex ausiliario, secondo la predetta data della riammissione in servizio. Tutto il personale licenziato a norma del predetto regio decreto, n. 153, che sia stato nominato ausiliario in virtu' dell'art. 39 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' considerato altresi' ausiliario agli effetti di cui sopra, dalla data di riassunzione in servizio, comunque, da data non anteriore al 1 dicembre 1924".
Testo vigente dal 9 luglio 1948
