I commi quarto e seguenti dell'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1901, sono sostituiti dai seguenti: "Tali opere saranno sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici in ragione del 40% della spesa a collaudo eseguito. Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:

  • a)in ragione del 40% i lavori indicati al primo comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purche' si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumita';
  • b)in ragione del 30% i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;
  • c)in ragione del 30% le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilita' anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalita'. Il contributo predetto potra' essere elevato rispettivamente dal 40% al 60% e dal 30% al 50% qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile".

Testo vigente dal 9 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;845~art3 · fonte del testo