Art. 2 — Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.». All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84~art2 · fonte del testo