La maggior spesa derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 verra' fronteggiata con equivalenti riduzioni compensative su altri capitoli dello stato di previsione della spesa dell'indicato Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1947-1948. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 luglio 1948
