Nulla, e' innovato, per il riconoscimento delle qualifiche ai cittadini indicati nel precedente articolo, alle disposizioni del decreto legislativo 21 agosto 1948, n. 518, e successive modificazioni. Le domande pervenute alla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani avente sede in Padova saranno trasmesse, d'ufficio, con la relativa documentazione e le eventuali risultanze istruttorie alla Commissione istituita in Gorizia.

Testo vigente dal 7 luglio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;833~art2 · fonte del testo