Art. 35 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112»;
  • b)al comma 3, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al primo periodo, le parole «Gli effetti pregiudizievoli» sono sostituite dalle seguenti: «Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli»;
  • c)al comma 4, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale» e dopo le parole «dei piani collegati» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo»;
  • d)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.».

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83~art35 · fonte del testo