Per la decorrenza dei collocamenti nella riserva disposti o da disporre in base alle aliquote di cui ai precedente art. 1, resta fermo quanto stabilito nell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377, quale risulta modificato dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, n. 171 e 29 marzo 1947, n. 569. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 6 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;823~art2 · fonte del testo