Il diritto di licenza - di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334 e successivamente modificato - da corrispondere per le navi acquistate all'estero dallo Stato italiano o da privati e' ridotto al 2% del valore, sempreche' la immatricolazione delle navi stesse, a termini dell'art. 146 del Codice della navigazione, sia effettuata entro il 31 agosto 1948.
Testo vigente dal 6 luglio 1948
