Le costruzioni eseguite non oltre il 15 aprile 1951, sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della citta' di Gallarate, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunali e provinciali, ferma restando ad ogni effetto la decorrenza dell'esenzione stessa dal 29 maggio 1942 a norma dell'art. 7 del citato regio decreto-legge 28 gennaio 1937, n. 366, e dell'articolo unico della legge 27 maggio 1943, n. 599.

Testo vigente dal 3 luglio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;813~art2 · fonte del testo