Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

  • a)«habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona e' classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito e' designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito e' classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
  • b)«ecosistema»: complesso dinamico di comunita' di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unita' funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Testo vigente dal 18 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81~art2 · fonte del testo