Art. unico

Le proposte da inserirsi nello statuto dell'Universita' di Bari, riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, istituite presso l'Universita' stessa, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono formulate dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione ed, in rapporto a ciascuna, delle Facolta' predette, un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per ciascuna Facolta' competono, inoltre, al rispettivo Comitato tutte le funzioni che le vigenti disposizioni legislative demandano al Consiglio dei professori in ordine alla destinazione dei posti di ruolo alle materie d'insegnamento ed ai modi per la copertura delle cattedra con professori di ruolo. Al Comitato stesso compete, altresi', di formulare le proposte per il conferimento degli incarichi d'insegnamento. I professori di ruolo che siano assegnati alle Facolta' anzidette verranno a far parte del rispettivo Comitato di facolta', il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' risultino assegnati tre professori di ruolo.

Testo vigente dal 1 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;808~artunico · fonte del testo