Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono, ai termini dell'art. 1, continuare ad essere destinati ai Tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere non devono superare le 120 unita' ne' aver grado piu' elevato di quello di tenente colonnello.

Testo vigente dal 30 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;805~art3 · fonte del testo