Art. 3
Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono, ai termini dell'art. 1, continuare ad essere destinati ai Tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere non devono superare le 120 unita' ne' aver grado piu' elevato di quello di tenente colonnello.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
