Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternita' nei casi di adozione e affidamento All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presente articolo.».

Testo vigente dal 24 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80~art4 · fonte del testo