Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di termini e modalita' della domanda per l'indennita' di maternita' per le libere professioniste All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'indennita' di cui all'articolo 70, comma 3-ter e' erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Testo vigente dal 24 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80~art19 · fonte del testo