L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".

Testo vigente dal 8 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80~art38 · fonte del testo