L'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, e' abrogato ed e' sostituito dal seguente: "Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) provvedera' alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro o mediante gestione diretta a mezzo di apposito gestore che sara' nominato dal Ministro per le finanze e che assumera' le responsabilita' e le incompatibilita' dei funzionari dello Stato, o mediante concessione ad una societa' commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente. La durata della concessione alla societa' commerciale, le modalita' varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della societa' e il direttore generale della societa' medesima dovranno risultare da apposita convenzione che sara' approvata con legge"

Testo vigente dal 1 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;80~art1 · fonte del testo