Art. 10 — Disposizioni finanziarie

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 22 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art10 · fonte del testo