Art. 13 — Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente puo' delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.»
  • b)all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura e' applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attivita' operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».

Testo vigente dal 11 febbraio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8~art13 · fonte del testo