Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, esercitera' tutti i poteri e le facolta' che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi. I poteri e le facolta' di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948. Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporra' e promuovera' gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.

Testo vigente dal 27 gennaio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;8~art1 · fonte del testo