La decisione con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi attribuisce alla specialita' medicinale un prezzo inferiore a quello proposto dal richiedente e la decisione con la quale non riconosce in tutto o in parte l'aumento richiesto, devono essere mo- tivate in base a criteri obiettivi e verificabili. Il richiedente e' inoltre informato dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini per la proposizione.

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;79~art5 · fonte del testo