Art. 5 — Provvedimenti negativi
La decisione con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi attribuisce alla specialita' medicinale un prezzo inferiore a quello proposto dal richiedente e la decisione con la quale non riconosce in tutto o in parte l'aumento richiesto, devono essere mo- tivate in base a criteri obiettivi e verificabili. Il richiedente e' inoltre informato dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini per la proposizione.
Testo vigente dal 13 febbraio 1992
