Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, gia' ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione. Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattivita' dell'opificio e documentandone la causa.

Testo vigente dal 1 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;79~artunico · fonte del testo