Art. 3
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in servizio presso la Regione, compreso quello proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia, e presso gli uffici di cui all'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
Testo vigente dal 28 giugno 1948
