Il trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.

Testo vigente dal 1 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;77~art1 · fonte del testo