Il trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.
Testo vigente dal 1 marzo 1948
