Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia e' elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari.

Testo vigente dal 24 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;768~art1 · fonte del testo