Art. 19 — Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
  • b)il comma 2 e' abrogato;
  • c)al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».

Testo vigente dal 7 giugno 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art19 · fonte del testo