Art. 16 — Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza.».

Testo vigente dal 7 giugno 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75~art16 · fonte del testo