I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;75~art3 · fonte del testo