All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".

Testo vigente dal 13 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;75~art1 · fonte del testo