Il termine per la presentazione delle domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, e' fissato al 31 ottobre 1948. Sono considerate valide le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui ai sopraindicati articoli.

Testo vigente dal 22 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;741~artunico · fonte del testo